Circolare INPS n. 78 del 12-5-2004

Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 12 Maggio 2004
Circolare n. 78
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: ||Legge 24 dicembre 2003, n. 350. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (legge finanziaria 2004), articolo 3, comma 133. |||
SOMMARIO:
Benefici previdenziali per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio
Introduzione
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003,
supplemento ordinario n° 196 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004, all’articolo 3, comma 133, dispone in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio.
A scioglimento della riserva di istruzioni contenuta nella circolare n° 54 del 19 marzo 2004, si forniscono di seguito i criteri applicativi del citato comma 133 in conformità alle osservazioni formulate in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1- Entità del beneficio pensionistico
L’articolo 3, comma 133, legge n.350/2003 così dispone: “I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio,
indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004”.
In applicazione della disposizione citata, tenuto conto della modifica operata dall’articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.326, in favore dei lavoratori interessati, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima.
2- Destinatari
Destinatari del beneficio pensionistico in questione, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono tutti i lavoratori che sono stati occupati nello stabilimento ex ACNA di Cengio nel corso del periodo di attività dello stabilimento stesso, ancorché già titolari di trattamento
pensionistico alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003, ed indipendentemente dalle mansioni svolte, nella considerazione che le lavorazioni nel medesimo effettuate e le sostanze utilizzate esponevano nel loro complesso i dipendenti al rischio chimico specificamente preso in considerazione
dalla legge.
3- Modalità di riconoscimento
Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dal citato comma 133, i lavoratori interessati devono presentare, a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione, una dichiarazione dell’ex ACNA dalla quale risultino i periodi di occupazione presso lo stabilimento ex
ACNA di Cengio e la conseguente esposizione a rischio chimico da cloro nitro e ammine.
Gli importi spettanti in caso di ricostituzione sono corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2004, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003.
4- Pensioni ai superstiti
Il beneficio pensionistico di cui trattasi è riconosciuto, a domanda, ai titolari di pensioni dirette e indirette, superstiti di dante causa avente diritto al beneficio stesso in quanto deceduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 350/2003.
5- Oneri
Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 133 sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dallo stesso comma 132, dell’articolo 3, della legge n. 350/2003.
6- Procedure
La procedura di liquidazione delle pensioni e la procedura per la determinazione degli oneri da prepensionamento sono aggiornate per consentire la liquidazione delle pensioni comprensive del
beneficio pensionistico di cui al citato comma 133.
In particolare, nel campo “Attività economica” del pannello MNLAN30, deve essere acquisito il codice “04”; nel campo “Professione individuale” dello stesso pannello deve essere acquisito il codice “350”. In presenza di tali valori la procedura provvede alla presentazione del pannello MNLPRE0, per la determinazione e la memorizzazione dei dati degli oneri, con il valore “2007” quale “Codice legge prepensionamento”.
Si riepilogano di seguito ad ogni buon fine i codici da utilizzare per l’attribuzione dei benefici per i lavoratori esposti all’amianto e a rischio chimico, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dai commi 132 e 133 dell’articolo 3 della legge n. 350:
Attività  economica
Norma
Articolo 47 del decreto legge n. 269/2003
Articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003
Articolo 3, comma 133, della legge n. 350/2003
Professione Codice individuale onere
03 326 2005
03 350 2006
04 350 2007
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità dei programmi per l’attribuzione del beneficio previsto dal comma 133 alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2004, atteso che la procedura di ricostituzione delle pensioni non consente, al momento, la segnalazione di una “Data calcolo arretrati” successiva al 1° gennaio dell’anno in corso.
Il Direttore Generale
Crecco