Art. 1 (Costituzione dell’Associazione ex esposti ammine aromatiche Porto Marghera)

E’ costituita una Associazione di volontariato e di promozione sociale ed ambientale avente lo scopo di tutelare gli ex lavoratori dell’impianto TDI sito nello Stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera, Venezia in Via della Chimica, 5 con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale. In seguito può essere più brevemente denominata Associazione ex esposti. Gli scopi, i contenuti e la struttura dell’Associazione ex esposti sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, e gli stessi consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita dell’Associazione ex esposti.

 

Art. 2 (Sede dell'Associazione ex esposti)

L’Associazione ex esposti ammine aromatiche ha sede legale c/o A.N.M.I.L. in Via Citolo da Perugia, N° 18 cap 35100 Padova.

 

Art. 3 (Scopi dell'Associazione ex esposti)

1. L’Associazione ex esposti non ha fini di lucro e opera per il pieno rispetto della tutela dei diritti civili e dei diritti umani in modo pacifista e non violento con finalità di solidarietà sociale; essa opera in piena autonomia nel rispetto delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali e in termini più generali contro ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa esclusivamente finalizzata al profitto prescindendo dalla tutela della salute dell’ambiente e del rispetto dei cittadini, e come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute e la sua tutela individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale, subordinandolo ad interessi di qualsiasi altra natura. L’Associazione ex esposti fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

 

In particolare l’associazione ex esposti si obbliga di:

a) Non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

b) Devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) Disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) Redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizione statutarie:

e) Eleggere liberamente gli organi amministrativi, con principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, della sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, utilizzare criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) Non trasmettere la quota o contributo associativo ad accezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

 

2. L’Associazione ex esposti promuove:

a) l’informazione scientifica sui danni e rischi dovuti alle ammine e sostenere una maggiore consapevolezza in merito ai problemi riguardanti la salute.

b) la divulgazione delle esperienze di lotta di lavoratori e popolazioni esposti alle ammine aromatiche.
c) l’informazione e la divulgazione scientifica in campo sanitario, con ogni mezzo ritenuto idoneo, al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito a problemi riguardanti la salute.
d) l’individuazione e la denuncia dei rischi prodotti dalle ammine aromatiche e dagli altri agenti tossico – nocivi.

e) la tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini, dei lavoratori dalle ammine aromatiche o da qualunque agente tossico nocivo.

 

3. L’Associazione sostiene:
a) i lavoratori che si prefiggono di ricevere un riconoscimento previdenziale e sanitario alla potenziale esposizione e di altri agenti tossici-nocivi in tutti i processi di lavorazione.

b) i cittadini singoli o associati, anche sul piano giuridico, che sono colpiti da esposizione alle patologie dovute alle ammine aromatiche.

 

4. L ‘Associazione ex esposti si prefigge:
a) di partecipare a convegni, congressi, seminari nazionali e internazionali in cui si faccia riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, delle patologie da ammine aromatiche.

b) di promuovere essa stessa convegni, congressi, seminari aperti, con il contributo delle pubbliche amministrazioni nazionali regionali e locali, le organizzazioni politiche, sociali e le associazioni.

c) di intrattenere relazioni con tutti quegli organismi scientifici e tecnici che studiano il problema delle ammine aromatiche e di altri agenti tossico-nocivi, dei loro effetti, quali ad esempio lo I.A.R.C. di Lione (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), l’Istituto Superiore di Sanità di Roma, l’Istituto nazionale per la ricerca e la cura dei tumori di Milano, gli altri istituti dei tumori.

d) di richiedere, se necessario, consulenze esterne di tecnici ed esperti.

5.L’Associazione ex esposti è impegnata a livello nazionale per l’applicazione del DPR 303/56, e successive circolari n° 46/79 e n° 61/81 – Legge 350/2003. E’ altrettanto tesa a promuovere iniziative perché il Parlamento proceda ad adeguare tale legge alla situazione attuale considerando i progressi scientifici medici ed epidemiologici, nonché tecnici e igienistico-ambientali.

 

6.L’Associazione ex esposti potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. Al fine di svolgere le proprie attività, l’organizzazione ex esposti si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.

 

Art. 4 (Costituzione di parte civile)

L’Associazione ex esposti si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari in cui si rivendica il risarcimento di danni dovuti alle ammine aromatiche. La Costituzione di parte civile avviene tramite il Presidente, o, su delega del Presidente, al segretario.

 

Art. 5 (Aderenti all’associazione ex esposti)

All’Associazione ex esposti aderiscono:
a) Tutti coloro che condividono gli scopi, con particolare riferimento alle persone che direttamente o indirettamente hanno subito l’esposizione alle ammine aromatiche e ad altri agenti tossico-nocivi e i conseguenti danni alla salute, sia perché sono o sono stati addetti alle loro lavorazioni compresi i loro familiari ed i cittadini che vivono in zone contaminate.

b) Organizzazioni e associazioni per la salute e per la salvaguardia dell’ambiente;
c) Membri di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo personale;
d) Tecnici, medici, avvocati, magistrati, uomini di scienza che studiano il problema delle ammine aromatiche, degli altri agenti tossico-nocivi e dei loro effetti e condividono gli scopi della A.I.E.A.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’associazione ex esposti promuove iniziative perché sul piano nazionale i soggetti interessati alle bonifiche, alla difesa degli esposti ed ex esposti possano operare di comune accordo costituendo reti nazionali, delle associazioni, dei sindacati e dei partiti che, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno, operino per raggiungere il fine evidenziato.

 

Art. 6 (Scopo)

L’associazione ex esposti non ha fini di lucro, è retta dalle norme di cui agli art. 36 e seg. del Codice Civile e dal presente Statuto. Ha durata fino al conseguimento dello scopo che si prefigge, comunque fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

 

Art. 7 (Iscrizione all’Associazione ex esposti)

Tutti hanno la facoltà di iscriversi all’Associazione ex esposti, versando la quota sociale ed accettando lo spirito e le norme che la regolano. I soci possono essere individuali e collettivi. Le domande vengono presentate al Comitato Direttivo cui compete la decisione circa l’ammissione. Ogni socio, purché in regola con i conferimenti, ha diritto di partecipare alla vita democratica della Associazione ex esposti, alle sue attività, ai gruppi di lavoro.

 

Art. 8 (Organi dell’Associazione ex esposti)

Gli organi dell’Associazione ex esposti sono: l’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

 

Art. 9 (Assemblea)

  1. L’assemblea è formata da tutti i soci. I soci collettivi che operano prevalentemente su argomenti e problemi diversi dell’esposizione alle ammine aromatiche hanno diritto ad un solo voto.

  1. L’assemblea è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritenga necessario il comitato direttivo (o comunque di norma almeno una volta all’anno) o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei soci. La richiesta va presentata in forma scritta al Presidente dell’associazione, il quale dovrà convocare l’assemblea non oltre i trenta giorni successivi. L’assemblea elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i membri che compongono il Comitato Direttivo, che restano in carica per tre anni.

  1. I soci hanno pari opportunità su tutte le questioni riguardanti l’associazione, lo statuto e le attività.

 

Art. 10 (Convocazione dell’assemblea)

La convocazione dell’Assemblea è stabilita dal Presidente, che ne dà avviso a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della riunione prevista con indicazione dell’ordine del giorno, luogo, data e ora. Il Presidente ogni anno convoca l’assemblea in prima, ed eventualmente in seconda convocazione entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

 

Art. 11 (Rappresentanza in assemblea)

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei rappresentanti; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo dei soci. L’Assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche del presente Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione, è valida, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega della maggioranza dei soci ; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto dei soci. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio.

 

Art. 12 (Validità dell’assemblea)

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal segretario. Si provvederà ad eleggere tra i rappresentanti, a maggioranza relativa, un Presidente dell’Assemblea. Possono inoltre, essere eletti, due scrutatori per il controllo delle votazioni.

 

Art. 13 (Votazioni)

Le deliberazioni sono prese normalmente con votazione per alzata di mano. Si potrà far ricorso alla votazione per appello nominale quando ciò sia ritenuto necessario per il buon ordine della votazione su richiesta di un quinto dei soci presenti. Le deliberazioni relative a persone determinate e l’elezione alle cariche sociali possono aver luogo a scrutinio segreto.

 

Art. 14 (Deliberazioni)

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono essere prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

 

Art. 15 (Verbale)

Le deliberazioni vengono fatte constare da verbale redatto a cura del Segretario. Il verbale, letto ed approvato dall’Assemblea (nella stessa riunione e in quella immediatamente successiva), viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

 

Art. 16 (Elezioni)

Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato Direttivo allo scadere del mandato ricevuto all’atto della costituzione dell’associazione saranno eletti dall’assemblea. Le cariche sociali e gli incarichi istituzionalmente previsti dallo statuto sono ricoperti in forma gratuita, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese previamente autorizzate dal Comitato Direttivo, effettivamente sostenute nell’ambito delle attività dell’associazione e debitamente documentate. Gli eletti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 17 (Rappresentanza)

Il Presidente e il Segretario rappresentano l’Associazione ex esposti, il presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato Direttivo e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione ex esposti nell’intervallo delle riunioni del Consiglio Direttivo al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi alla prima riunione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ex esposti di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Tesoriere, su delega del Segretario, può riscuotere i contributi e le donazioni, può fare pagamenti, rilasciando, o ricevendo quietanze. Può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente ad altro membro del Comitato.

 

Art. 18 (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è formato da sette membri, ivi compreso il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere . Se nel corso di durata della carica vengono a mancare, per dimissioni o per decadenza, uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti. Se viene meno la maggioranza del comitato, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.. Se il Comitato Direttivo non provvede alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti o se vengono a mancare tutti i Consiglieri, l’Assemblea, per la loro sostituzione, può essere convocata dai Soci dell’associazione ex esposti.

 

Art. 19 (Compiti del Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo delibera su tutte le questioni che interessino l’Associazione ex esposti ed ha i poteri necessari per la corretta ed efficace gestione. Esso si riunisce possibilmente una volta al mese, comunque non meno di tre volte l’anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta due Consiglieri. Le riunioni sono convocate con avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l’ora della riunione. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata quarantotto ore prima, con modalità opportune. Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Comitato Direttivo prende posizione nei confronti dei Soci che non rispettino gli scopi dell’Associazione ex esposti.

 

Art. 20 (Riunioni del Comitato Direttivo)

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o dal Segretario. Le deliberazioni sono fatte constare da verbale, compilato dal Segretario, letto ed approvato dal Comitato nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 (Il Presidente – Compiti del Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione ex esposti; cura che gli obiettivi che si prefigge vengano attuati, convoca di norma, le assemblee e il comitato direttivo; promuove iniziative atte a migliorare la formazione degli associati, verifica il funzionamento generale dell’associazione ex espossti.

Art. 22 (Il Segretario – Compiti del Segretario)

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

Il Consiglio ha potere di attribuire gli incarichi di Segretario e Vice presidente a una stessa persona.

Il Segretario su delega del Presidente può rappresentare l’associazione in giudizio.

Art. 23 (Il Tesoriere – Compiti del Tesoriere)

Il Tesoriere cura le entrare e le uscite dell’associazione ex esposti, redige il bilancio annuale, sollecita gli iscritti a versare le quote, prende ogni iniziativa, d’accordo con il presidente e il segretario, per riscuotere i contributi e le donazioni. Rende noto, nell’assemblea annuale di bilancio, con la più grande trasparenza, a tutti gli associati, lo stato di contabile e patrimoniale dell’associazione ex esposti.

Art. 24 (Fondi)

I fondi per il funzionamento dell’associazione ex esposti saranno costituiti dalle quote sociali, da eventuali contributi di enti e dalla riscossioni dei contributi delle iniziative ed attività promosse per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 25 (Gestione dei fondi)

Il Tesoriere provvederà alla gestione delle entrate e delle spese, compilando un bilancio preventivo ed il rendiconto a consuntivo.

Art. 26 (Esercizio Sociale)

L’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 (Modifiche statutarie)

Le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione ex esposti potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci. Esse dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria con le norme di cui ai precedenti articoli.

 

Art. 28 (Messa in liquidazione)

Nel caso di scioglimento dell’associazione ex esposti, i fondi e i beni che residuano, dopo il pagamento di tutte le passività, sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi dell’associazione ex esposti. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

Art. 29 (Iscrizione dell’associazione ex esposti)

Il Presidente provvederà ad iscrivere l’Associazione ex esposti presso la Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto vigono le norme del Codice Civile sulle Associazioni di persone.

 

Porto Marghera li, 6.10.2010